Termini & Condizioni

Questi sono i nostri termini e le nostre condizioni generali

Leggerli è importante, come è importante per noi migliorare l'esperienza di navigazione, unico motivo per cui siamo connessi tra di noi.

La legge italiana considera chiunque adotta le nuove tecnologie per migliorare la vita digitale degli utenti come un prodotto innovativo, meritevole di sostegno da parte della Comunità Europea in qualsiasi modo possa e debba esser interpretato il termine sostegno; una nota a piè di pagina è stata dedicata esclusivamente a questo aspetto1. Tieniti aggiornato sempre, torna ogni qualvolta ne avrai necessità per regolare i tuoi rapporti con questo sito.

Questa pagina, dunque, è parte di un insieme di strumentazione digitale utile all’impresa locale definita Storiacity, contestualmente collocata all’interno dell’area geografica della città di Napoli, che, per promuoverne la competitività economica, l'ha divisa in tre aree specifiche: 
Centro StoricoLungomare e Colline.

Le informazioni che compongono i termini e le condizioni d'uso del sito si adattano a seconda della natura della connessione.

Alcune di queste pagine ad esempio contengono informazioni sul sito pubblicate per gli operatori commerciali e quindi non idonee ad informare l'utente connesso per motivi legati ad una prenotazione hotel. Viceversa, l'insieme delle informazioni che trattano dell'uso delle prenotazioni da questo punto di vista cambia rispetto al kit fornito per gli amministratori degli hotel e così via. Altre informazioni invece sono rivolte esclusivamente agli utenti che usano il sito per la didattica, la ricerca o la semplice lettura. Infine, vi sono alcune pagine dedicate solo agli operatori del comparto business che le usano per orientarsi sul profilo fiscale dell'azienda e monitorare lo stato di avanzamento dei progetti inoltrati per il riscatto sui finanziamenti europei.   

 


Spazio note

(1) Decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 31 maggio 2014, n. 125 Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. Convertito in legge, con modifiche, dalla L. 29.07.2014, n. 106 con decorrenza dal 31.07.2014. Titolo II Misure urgenti a supporto dell'accessibilità del settore culturale e turistico Articolo 11 Bis Start-up turismo. In aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 25, comma 2, lettera f), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si considerano start-up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche. Tali servizi devono riguardare la formazione del titolare e del personale dipendente, la costituzione e l’associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio al dettaglio, uffici turistici di informazione e accoglienza per il turista e tour operator di autotrasporto, in modo tale da aumentare qualitativamente e quantitativamente le occasioni di permanenza nel territorio; l’offerta di servizi centralizzati di prenotazione in qualsiasi forma, compresi sistemi telematici e banche di dati in convenzione con agenzie di viaggio o tour operator, la raccolta, l’organizzazione, la razionalizzazione nonché l’elaborazione statistica dei dati relativi al movimento turistico; l’elaborazione e lo sviluppo di applicazioni web che consentano di mettere in relazione aspetti turistici culturali e di intrattenimento nel territorio nonché lo svolgimento di attività conoscitive, promozionali e di commercializzazione dell’offerta turistica nazionale, in forma di servizi di incoming ovvero di accoglienza di turisti nel territorio di intervento, studiando e attivando anche nuovi canali di distribuzione. Le imprese start-up innovative di cui al comma 1 possono essere costituite anche nella forma della società a responsabilità limitata semplificata ai sensi dell’articolo 2463-bis del codice civile. Le società di cui al comma 2, qualora siano costituite da persone fisiche che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età all’atto della costituzione della medesima società, sono esenti da imposta di registro, diritti erariali e tasse di concessione governativa. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il presente articolo è stato aggiunto dall'allegato alla legge di conversione, L. 29.07.2014, n. 106 con decorrenza dal 31.07.2014.

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 )Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012. Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294). Leegi il testo per intero