Piano Regolatore Generale di Napoli 1939

Si tratta delle legge 29 maggio 1939, XVII numero 12081, rimasta lettera morta per il sopraggiungere della guerra, ma anche per esser stata procrastinata nel 1945 dal Comitato di Liberazione Nazionale Partenopeo che lo considerò una diretta espressione del fascismo.

Fu nuovamente bocciato nel 1950 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che tuttavia lo riammise all'uso pubblico per un periodo breve ed in considerazione di un testo urbanistico alterantivo.

Trovò quindi modo di esser nuovamente riutilizzato nel triennio relativo al commissariato prefettizio di Alfredo Correra, 1948 -1951, durante il quale, allo stesso PRG furono concesse numerose varianti note come le varianti Correra ed in forza delle quali è andato via a via costruendosi il concetto più elaborato di sacco di Napoli. Nel 1953 però venne definitivamente dal Consiglio di Stato dichiarato inutilizzabile per mancanza di piani particolareggiati. 

Lo studio del Piano Regolatore di quest'anno ha molto importato delle considerazioni raccolte nel documento del 1933-1934, pur tuttavia moltissimo di questo PRG troverà attuazione pratica nelle ridimensioni della città del 1946 e successivamente del 1958.

Contestualmente alle norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore, fu redatto in massima parte da Luigi Piccinato, di tre anni precedente ed approvato senza che al positivo esito burocratico, nei fatti seguisse l’effettiva attuazione1bis.
La medesima legge fu sanzionata e promulgata da Vittorio Emanuele II, re d’Italia, poi passato al registro dell’edilizia col termine tecnico di PRG del 19392.

Ebbe per oggetto l’ampliamento ed il risanamento della città organica al centro storico, dichiarato nel 1985, patrimonio dell’Umanità.


Il piano regolatore del 1939 e l'interessamento del Re.

Il piano prevedeva la dismissione d'area di FuorigrottaCampi Flegrei e parte delle alture della collina di PosillipoVomero e Capodimonte

  • Di quest'ultima la sua propaggine più antica ebbe per oggetto la costruizione di una nuova città universitaria, più precisamente nella zona dello Scudillo alla Sanità, poi, formalmente rinunciato in luogo della costruzione dell'edificio Facoltà di Ingegneria a piazzale Tecchio2bis.  Fu ritenuto un piano di massima, diretto a comporre unità di pensiero e di indirizzo, all’opera degli Enti pubblici e privati nel campo dell’urbanistica di Napoli, che a quell’epoca, veniva considerata, città fascista di grande riserva umana per la nuova Italia dell’Impero3. Al PRG del ’39 vennero unite le norme generali e prescrizioni tecniche relative esaminati dal Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 20 novembre 1937 e dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nella seduta 30 settembre 1938-XVI.  Un esemplare del piano costituito da trentatré tavole planimetriche ed uno delle norme generali e prescrizioni tecniche, vistate dal Ministro per i Lavori Pubblici, saranno depositati all'Archivio di Stato a piazzetta Grande Archivio4. Il documento firmato dal re fu per sempre legato in giudizio unanime alla rinascita della città di Napoli, alla quale, lo stesso Piano fece riferimento, tenendo esclusa buona parte della città orientale, il quartiere di San Giovanni a Teduccio, Poggioreale, ed la collina Cimiteriale, la Stazione Ferroviaria, trattata quest’ultima, vi si legge scritto sul documento, con minor genialità e tutto quanto il relitto d’area industriale ad esso confinante, che diverrà trent’anni più tardi, il Centro Direzionale della città. Nel quadro d’armonico sviluppo edilizio, il re, quindi, con l’approvazione del PRG del 1939, contestualmente autorizzava il Comune ad espropriare zone ed immobili da occupare in luogo di prevedibili esigenze future, fatta salva, la sola raccomandazione di edurre gli espropriandi al diritto dovere di farsi carico a loro spese e concorrere al beneficio estetico della zona dove fosse collocato l’oggetto dell’esproprio5Al piano fu riservata l’accoglienza per il sano riordino di quel che, l’ultimo dei sindaci di Napoli, con l’appellativo fascista di Podestà, Giovanni Orgera, che ne deliberò il documento finale a palazzo San Giacomo di piazza Municipio, il 21 aprile 1937, considerò, altrimenti, Napoli città meritevole della nuova grandezza imperiale d’Italia, e la prosperità della salute e della razza benedetta da Dio6 Il PRG maturò la ferma considerazione fascista di esordire nella galassia giuridica come una delle maggiori aspirazioni di quell’anno a memoria del decennale della Rivoluzione di Regime scoppiata a Napoli.

Il Prg del 1939 e gli ideali fascisti della città.

Ma ancor più, il documento finale sul PRG 1939, fu atteso come una conquista civica anche per quanti non fossero dell’autorità costituita ma che, tuttavia, ognuno a modo proprio, avessero mostrato interesse ai problemi inerenti all'incessante incremento urbano della città.

  • La sua relativa stesura in calce, riprese i concetti assimilati e ”… a posteriori dimostrati pienamente esatti” del 1926, dalla commissione di studio presieduta da Gustavo Giovannoni, al quale, il podestà chiese parere illustrissimo, considerandolo, al pari di uno scienziato dell’urbanistica, l’unico a poter pontificare la bontà del PRG. La commissione Giovannoni, si evince dal documento podestale, si interruppe durante la grave crisi economica del 1929, ed essenzialmente essa stessa era a tema contrariata sui concetti urbanistici che diedero luogo al PRG classe 1925, anno in cui, la Prefettura napoletana fu commissariata da Castelli e Baratono”Per iniziativa, si legge sulla delibera originale del Podestà, il grand’ufficiale, Giuseppe Cenzato, Presidente dell'Unione industriale fascista di Napoli e della Fondazione politecnica del Mezzogiorno, prospettarono la possibilità di elaborare direttamente il piano regolatore, offrendo all'Amministrazione cittadina l'opera disinteressata dei loro più valorosi esperti, e l'assunzione di tutte le spese relative. Accolta con entusiasmo l'offerta tanto da S.E. l'Alto Commissario, quanto dal Commissario straordinario del Comune, fu dato alla fine del 1933 inizio al lavoro cosicché ai primi del 1934 fu anche possibile imprimere un carattere ufficiale alla Commissione incaricata della vasta opera, riconoscendola come interprete anche del pensiero e della volontà dell'Amministrazione civica mediante una ordinanza in data 24 marzo 19347, con la quale veniva aggregato alla Commissione l'Ingegnere Capo del Comune e si stabiliva che la Commissione restasse costituita”, dai nomi divenuti celebri di: Vincenzo Gianturco, Camillo Guerra, Marcello Canino, Ferdinando Chiaromonte, e Luigi Piccinato coinvolto, quest’ultimo nella sistemazione progettuale di gran parte dell’area orientale di Napoli, sulla quale, sorgeranno le Torri Gemelle del Centro Direzionale. Piuttosto il PRG del 1939, in sede di delibera fu occasione per l’Amministrazione comunale di ritrovarsi Napoli tra le città d’Italia ad avere il maggior quoziente di natalità, 26,2% rispetto al 15 di Milano e al 13,8% di Trieste, tristemente riequilibrato, purtroppo da un coefficiente di mortalità altrettanto, spaventosamente elevato: 14,61% contro il 10,01% di Roma, e l’11,03% di Milano. Oltre a questi dati, il PRG del 1939.

Norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del PRG del 1939


NORMA I
  • I proprietari degli immobili compresi entro i confini generali del Piano Regolatore Generale nel fare nuove costruzioni, modificare ed ampliare quelle esistenti, dovranno osservare le disposizioni generali relative alla destinazione e all'uso delle costruzioni stesse nelle rispettive zone ad esse destinate secondo la classificazione del Piano Regolatore Generale. Dovranno, inoltre i proprietari suindicati, osservare le disposizioni particolari dei regolamenti comunali, edilizia e di igienica e quei dettami di ornato e di estetica, che verranno di volta in volta stabiliti dalla Amministrazione Comunale Generale.
NORMA II
  • Agli effetti della norma precedente il Piano Regolatore generale della Città distingue le seguenti zone: zona intensiva: a) vecchio centro; b) quartiere degli affari; c) esterna; zona semintensiva: a) a fronte unito; b) a palazzine; zona estensiva per casette a schiera; zona estensiva a villini; zona estensiva per ville signorili; zona destinata ad aree e parchi pubblici; zona di rispetto e panoramica di primo grado; zona di rispetto e panoramica di secondo grado; zona agricola; zona industriale. La presente norma sostituisce l'art. 12 del regolamento edilizio della Città di Napoli approvato dal Commissario straordinario del Comune con deliberazione 13-9-'35 XIII. n. 2372 e 10-10-'35 XIII n. 2584.
NORMA III
  • Zona intensiva a) Vecchio centro: Altezza dei fabbricati (H) in funzione della larghezza stradale (L): H = 3L : 2 altezza massima metri 32. Numero massimo dei piani: 8. t consentito un ulteriore piano arretrato purché l'arretramento sia non minore dell'altezza di detto piano arretrato. Costruzioni sul confine stradale a fronte unico e separato. Distanza fra i fabbricati: minima 8 metri, 4 dal confine di ciascuna proprietà. Metà dell'altezza maggiore dei due fabbricati. Sono consentiti i cortili chiusi. La superficie del cortile deve essere non minore di un sesto della superficie complessiva dei muri perimetrali che chiudono il cortile stesso. La distanza media tra due corpi di fabbrica opposti deve essere non minore di metà dell'altezza massima del fabbricato: minima m. 8. Sono consentite chiostrine per aereazione e luce, nelle quali possano affacciare soltanto scale secondarie e servizi. La superficie delle chiostrine deve essere non minore di un ventesimo della superficie complessiva dei muri perimetrali che circondano la chiostrina: minimo metri 4 per 4. Ricoveri di protezione antiaerea negli scantinati. b) Quartiere degli affari Altezza dei fabbricati (H) in funzione della larghezza stradale (L) : H = 4L/3; Altezza massima metri 32; Numero massimo di piani: 8. E consentito un ulteriore piano arretrato purché l'arretramento sia non minore dell'altezza di detto piano arretrato. Costruzione sul confine stradale a fronte unito o separato. Distanza tra fabbricati separati: metà dell'altezza maggiore dei due fabbricati, minima 8 metri. 4 dal confine di ciascuna proprietà. Cortili aperti. Sono consentiti corpi di fabbrica sul confine opposto a quello stradale per un'altezza massima di 9 metri. Distanza fra due corpi di fabbrica opposti di almeno la metà dell'altezza del corpo di fabbrica più alto. c) Esterna Altezza dei fabbricati (H) in funzione della larghezza stradale (L): H = 4L/3; Altezza massima metri 25.

NORMA IV
  • Zona intensiva a) Fronte unito Altezza dei fabbricati (H) in funzione della larghezza stradale (L): H = m. 8 + L. Altezza massima metri 16.20. Numero massimo di piani: seminterrato e 4 piani. E' consentito un ulteriore piano arretrato purchè l'arretramento sia non minore dell'altezza di detto piano arretrato. Costruzioni sul confine stradale a fronte unito. Cortili aperti: sono consentiti corpi di fabbrica normali al corpo di fabbrica principale distanziati l'uno dall'altro non meno di una volta e mezzo la sporgenza di essi dal corpo di fabbrica principale. La detta sporgenza deve distare di almeno 4 metri dal confine del suolo. b) Palazzine Altezza dei fabbricati (H) in funzione della larghezza stradale (L): H = m. 8 + L. Altezza massima metri 16.20. Numero massimo di piani: seminterrato e 4 piani. E' consentito un ulteriore piano arretrato purche l'arretramento sia non minore dell'altezza di detto piano arretrato. Costruzioni isolate senza negozi e botteghe. Costruzioni arretrate sul fondo stradale di metri 4. Lunghezza massima del fronte delle costruzioni su strada metri 30, aumentabile fino ad un massimo di metri 40. purchè l'eccedenza sia ulteriormente arretrata di metri 4. Distanza fra fabbricati: ciascun fabbricato dovra distare da ogni confine eccetto quello stradale, almeno di metri 6. Distanza minima fra i corpi di fabbrica di una stessa costruzione: metri 8.
NORMA V
  • Zona estentiva per casette a schiera. Altezza massima dei fabbricati: metri 10. Numero massimo dei piani: seminterrato e due piani. E' consentito un ulteriore piano arretrato purche l'arretramento sia non minore dell'altezza di detto piano arretrato. Costruzioni arretrate dal confine stradale di metri 4 a fronte unito. Distanza minima del fabbricato dal confine opposto a quello stradale: metri 12. Sono vietate botteghe e negozi.
NORMA VI
  • Zona estentiva a villini. Altezza massima dei fabbricati: metri 13. Numero massimo di piani 3. Costruzioni isolate arretrate dal confine stradale di almeno metri 4. Distanza dagli altri confini: metri 6 (minima). E'consentita la costruzione su uno dei confini non stradali. Superficie massima coperta per lotti inferiori ai mille metri quadrati: un sesto dell'area del lotto più 100 metri quadrati. Superficie massima coperta per lotti superiori ai mille metri quadrati: un quinto dell'area.

NORMA VII

  • Zona estensiva per ville signorili. Costruzioni distanti dai confini di almeno metri 8. Superficie massima coperta: un ventesimo dell'area del lotto. Le costruzioni dovranno essere consentite soltanto dietro speciale autorizzazione della Sovraintendenza all'Arte Medioevale e Moderna per la Campania.

NORMA VIII

  • Zona destinata ad area e parchi pubblici. E' vietata qualsiasi costruzione non di uso pubblico.
NORMA IX
  • Zona di rispetto e panoramica di primo grado. E'consentita soltanto la costruzione di ville signorili alle quali è applicabile quanto contenuto nella norma VII.
NORMA X
  • Zona di rispetto e panoramica di secondo grado. E' vietata ogni costruzione.
NORMA XI
  • Zona agricola. E' consentita la costruzione di case rurali con una superficie coperta massima di un cinquantesimo del lotto.
NORMA XII
  • Zona industriale. Sono vietate le costruzioni ad uso esclusivo di abitazioni: la costruzione di case ad uso di civili abitazioni sarà permessa soltanto quando ne sia fatta richiesta dai proprietari di stabilimenti gia sorti o in corso di costruzione e quando ne sia dimostrata la necessità per le migliorie del rendimento dell'industria in detti stabilimenti esercitata o da esercitare.

 


Spazio note

 (1) Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà del Popolo, re d’Italia e d’Albania, Imperatore d’Etiopia, promulga la legge 29 maggio del 1939, XVII numero 1208, ed all’articolo 2 si specifica che: Il piano regolatore generale ha per iscopo il risanamento ed il conseguente ampliamento della città di Napoli. Vedasi anche: Redazione: Commissione intersindacale per il PRG della città di Napoli, composta da Giuseppe Cenzato e Domenico De Francesco (Unione degli industriali); Vincenzo Gianturco e Camillo Guerra (sindacato ingegneri); Marcello Canino e Ferdinando Chiaromonte (sindacato architetti); Alfonso Maffezzoli e Ivo Vanzi (sindacato trasporti); Francesco Giordani, Girolamo Ippolito e Luigi Piccinato (Fondazione politecnica per il Mezzogiorno d'Italia); cfr. Commissione intersindacale per il PRG, Piano regolatore generale della città di Napoli. Relazioni, Napoli 1936; C. Cocchia, L' edilizia a Napoli dal 1918 al 1958, Napoli 1961; V. De Lucia - A. Iannello, L' urbanistica a Napoli dal dopoguerra ad oggi: note e documenti, «Urbanistica», n. 65, 1976; A. Dal Piaz, Le intenzioni e gli «atti» di un piano per Napoli. Il Prg del 1939, «ArQ», n. 3, 1990. Alla nota numero 69 di UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II” Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra XX ciclo Tesi di Dottorato GEOARCHEOLOGIA IN AREE COSTIERE DELLA CAMPANIA: I SITI DI NEAPOLIS ED ELEA-VELIA Tutor Dottoranda Prof. ssa Paola Romano Dott. Maria Rosaria Ruello Cotutor Prof. Sebastiano Perriello Zampelli Coordinatore Prof. Giuseppe Nardi Anno Accademico 2007-2008
 (1bis) La mancata, c’è scritto sul documento, occasione per eseguire nei fatti un documento redatto su carta, fu la sua spiccata nota scientista che rimandava ad una fase esecutiva la nodalità dei problemi presenti in città, lasciando irrisolti quelli sostanziali e recuperando lo sviluppo stellare delle aree di espansione a nord ed il diradamento del Centro Storico senza approfondire, come se lo sarebbe invece aspettato il De Simome, il concetto di città in movimento. Testualmente scritto a pagina 40 e 41 di: Pianificazione tra le due guerre, secondo capitolo II, La pianificazione del Novecento: tra utopie e contraddizioni, in Francesca Castanò, Napoli fuori le Mura. La Salute un paradiso perduto prefazione di Alfonso Gambardella, Luoghi e Palazzi è una collana dal medesimo curata Edizioni Scientifiche Italiane, 2001 1433406 ll testo è alla BNN Distribuzione 2002 B 1881
 (2) Di far proprie tutte le relazioni che portano data 22 agosto 1936 con cui la Commissione intersindacale, costituitasi alla fine del 1933 per la formazione di un piano regolatore della Città di Napoli confermata ed integrata poi dall'Amministrazione civica con sua ordinanza del 24 marzo 1934, XII,20099, ha illustrato it progetto del piano regolatore della Città da essa elaborato nel triennio 1933-1936. Il PRG del 1939, non inficiò affatto le costruzioni e ricostruzioni riferibili direttamente all’ultimo dei piani regolatore allora in vigore ART. 3. Con l'approvazione del piano regolatore generale vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati e compilati i piani particolareggiati di esecuzione. ART. 4. Tutti i piani regolatori di zone e quartieri del comune di Napoli approvati nelle forme di legge prima dell'approvazione del presente piano generale continuano ad avere vigore e godono delle esenzioni e benefici fiscali e tributari stabiliti con la legge 13 giugno 1935, n. 1348, sempreché dette costruzioni e ricostruzioni siano effettuate in dipendenza di piani regolatori approvati fino al 30 giugno 1936 e vengano compiute entro il limite di tempo stabilito dalla predetta legge 13 giugno 1935, n. 1348; salva al Comune la facoltà di proporre quelle varianti ai piani stessi che ritenesse indispensabili per il loro coordinamento al piano generale, e salvo pure il diritto, da parte del Comune, di applicare per il loro completamento, le disposizioni della presente legge. Tali varianti danno diritto alle esecuzioni tributarie entro i limiti di spazio e di tempo previsti dalle precedenti leggi. ART. 5. Per l'ampliamento dell'abitato, in mancanza di piani particolareggiati approvati, le nuove costruzioni saranno consentite soltanto in base a piani di lottizzazione, che dovranno essere approvati dal Comune sempre in conformità dei criteri di zonizzazione fissati dal piano regolatore generale.
 (2bis) L. Cosenza, Nuovo Politecnico di Napoli, in L’architettura. Cronache e storia, n° 12 1956; P. Ricci. Itinerario di un razionalista a Napoli. L’opera di Luigi Cosenza., in L’architettura. Cronache e storia, n° 160 1969; G. Cosenza, F.D Moccia a cura di Luigi Cosenza. L’opera completa, Electa Napoli 1987, pagine 174-183 in Pasquale Belfiore e Benedetto Gravagnuolo Architettura e urbanistica del Novecento, premmessa di Mario De Cunzo, prefazione di Renato De Fusco Editori La Terza maggio 1994 BNN S C ARTE B 495/ter BNN SC ARTE B 495/ter pagina 246
 (3) Riserva umana, poi, atteso che vivesse stipata in 100 mila persone per sole 20 mila abitazioni terranee, i cosiddetti bassi
 (4) Sono esclusi dal piano: a) l'arretramento della stazione ferroviaria e la prevista soppressione parziale dell'attuale quartiere industriale, continuando, pertanto, a mantenere a zone industriali quelle a tale scopo previste con i piani regolatori approvati in applicazione della legge 8 luglio 1904, n. 351, e del decreto luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, e successive modificazioni; b) la nuova costruzione della città universitaria prevista nella zona dello Scudillo.
 (5) È detto che, i PRG del ’39 fissò le direttive di un armonico sviluppo della città ancora sottoposta a dominio della legge 1904, perfettamente collimate con le istruzioni emerse dal I° Congresso Urbanistico Nazionale del 5 e 6 aprile tenutosi a Roma. Ed inoltre, col medesimo documento approvato si stabiliva il termine di anni 25 per l’esecuzione del programma edilizio contemplato.
 (6) Così trovato scritto sul documento, numero 29149 del 29 aprile del 1937, firmato dal Podestà di Napoli, Giovanni Orgera, ” … mi dichiaro lieto di potere affermare che "il Piano regolatore offerto al Comune di Napoli è opera ampia e completa, "ben adeguata all'arduo tema; che esso integra armonicamente lo soluzioni delle "diversissime esigenze di sviluppo edilizio e di igiene, di razionale organizzazione dei sistemi cinematici e di giusta distribuzione sociale di urbanistica cittadina e di urbanistica rurale, di tecnica e di arte, che fanno capo "al riordinamento in nuova di vita della grande metropoli del Mezzogiorno ed "alla ripresa del posto che le spetta nella prosperità della coltura, della sanità della razza, della bellezza di luoghi benedetti da Dio.".
 (7) . N° 20099 Segr. Gen. Per altre info sull'arogmento in oggetto vedasi anche: ArtS!Te. Oppure anche: TESI DI DOTTORATO Di Barbara Bertoli GIULIO de LUCA 1912-2004 Sperimentazioni, successi e fallimenti tra razionalismo e organicismo Apri il PDF. Ed ancora: 1 COMUNE DI NAPOLI Variante per la zona occidentale al PRG approvato con DM 1829/1972Apri il PDF