Il quadro normativo sulle Vele di Scampia

Le Vele di Scampia, area settentrionale di Napoli sono la forza espressiva della politica sulla ”casa da dare agli italiani", discussione attiva negli anni del Dopoguerra in seno ai vertici del partito fascista del 1938, ma attuata solo dall'intervento normativo del 18 aprile 1962, con la legge 167, numero emblematico col quale è riconosciuta un'ampia zona di Secondigliano.

Sorte quindi su di un territorio a suo tempo espropriato, urbanizzato e destinato alla costruzione dei medesimi moduli abitativi, terminati e concessi alla pubblica utilità sul finir del 1972.

Invero, esse, furono costruite su disposizione dell'allora maggioranza di governo tesa a favorire l'acquisizione di aree fabbricabili in tutto il Paese nella configurazione di futuri insediamenti urbanistici in un primo momento detti ”PEEP”, ovvero ”Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare”.

Questa poi, solo all'indomani della promulgazione della Legge 865 del 1971, fu sostituita in ”Edilizia Residenziale Pubblica” con sigla ”ERP”, adeguatamente regolamentata in tutti gli aspetti normativi che l'accompagnarono fino a quel momento.


Il quadro normativo generale.

Nel luglio del 1974, ancora un vaglio di legge, la notissima 247, impose che tutti i Piani di Zona avessero un apposito programma pluriennale di attuazione.

  • E non va oltremodo trascurata la norma del Decreto Presidente della Repubblica numero 616 del 1977, col quale, si volle disciplinare l'uso del territorio affinchè venissero percepiti come prioritari gli aspetti di tutela dell'area insediata dalle strutture a ragione della salvaguardia dell'ambiente considerato. Per il resto va tenuto conto del previsto recupero degli immobili in corso di obsolescenza per le quali, fu varata la legge 457 del 5 agosto del 1978, mentre, per molte strutture spesso abitate abusivamente, bisognerà attendere il varo della legge numero 25 del 15 febbraio 1980, che, appunto, regolamentava definitivamente il rilascio della documentazione necessaria a stabilire l'uso degli immobili in corso di recupero ad uso abitativo. Tutte quante le disposizioni che provvederono altrimenti agli sfratti e contestualmente ad un recupero della destinazione degli immobili della categoria E.R.P., furono raccolte, discusse ed approvate in forza della legge n°94 del 25 marzo 1982 in concorso con la successiva promulgazione della legge 637 del 10 novembre del 1983. L'edilizia popolare come ormai è noto conoscerle con questa esatta definizione caddero sotto l'attenzione di un programma di intervento generale di consolidamento e recupero urbano grazie agli effetti integrati delle due leggi n°179 la prima del 17 febbraio del 1992 e la n°493 del 4 dicembre del 1993 la seconda. Fu del 24 dicembre del 1993 la legge, n°560, che recava norme specifiche in materia di alienazione di questo tipo di alloggi, considerati fino a quella data, edilizia residenziale pubblica. Del 1998, con la legge 431, 31 dicembre l'istituzione del ”Fondo Nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione” presso gli uffici dell'allora Ministero dei Lavori Pubblici. Infine, è dell'8 febbraio del 2001, con la legge n°21, l'ultimo intervento normativo volto a misurare e contenere il disagio abitativo cresciuto negli anni, afflittivo soprattutto per gli aventi diritto e per tutti coloro che vi abitavano, inclusa una seppur minima possibilità di aumentare l'offerta di alloggi popolari. Ciò avvenne principalmente, come già accennato sopra, per realizzare seppur nel lungo periodo, i propositi politici che diedero fondamento al diritto inviolabile di ogni cittadino italiano ad avere una casa, considerata inviolabile pur questa, così come compiutamente delineato dai principi della Carta Costituzionale, e nella fattispecie agli articoli, 2, 14, 30 e seguenti. Le Vele è notizia della Corte dei Conti, nello studio pubblicato a fine 2006, furono pure l'espressione della volontà politica di quegli anni di dotare di una casa propria anche a tutti coloro che non ne poterono averne una per condizioni di estremo disagio, come la malattia, l'invalidità, la vecchiaia, la disoccupazione non volontaria.